Per rispondere in maniera semplice ed evitare ulteriori dubbi sulla questione dobbiamo capire che differenza c’è tra manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.
La manutenzione ordinaria prevede “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” Art. 3, comma 1, lett. a), legge d.P.R. n. 380/01
In poche parole la manutenzione ordinaria si basa sulla riparazione o sostituzione di elementi vecchi con quelli nuovi.
Se sostituisci una porta sicuramente rientri negli interventi di “rinnovamento” di finiture e di manutenzione ordinaria.
Per manutenzione straordinaria intendiamo invece “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. […]” Art. 3, comma 1, lett. b), legge d.P.R. n. 380/01
Il restauro e il risanamento conservativo sono “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. […]” Art. 3, comma 1, lett. c), legge d.P.R. n. 380/01
Infine, per ristrutturazione si intendono tutti “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. […]” Art. 3, comma 1, lett. d), legge d.P.R. n. 380/01
Cambiare una porta interna rovinata rientra nella sola manutenzione ordinaria e quindi non è detraibile.
Il bonus del 50% è utilizzabile solo se la sostituzione è inserita all’interno di un intervento di manutenzione straordinaria, risanamento o ristrutturazione per lavori su singoli appartamenti o edifici indipendenti, ad esempio la demolizione di un muro interno.
Questo significa che nel caso di manutenzione straordinaria, risanamento o ristrutturazione su un edificio singolo la detrazione del 50% può essere calcolata anche per le spese di sostituzione di porte interne, se necessarie per completare il lavoro effettuato nel suo insieme.
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